L’associazione è denominata “Associazione per lo Studio delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ed ha sede in Faenza presso la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato.
Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita modifiche del presente statuto.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili e del loro trattamento.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza socio sanitaria a favore di persone affette da Atrofia Muscolare spinale.
L’Associazione è apolitica.
Per il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione potrà, anche in unione con altri soggetti pubblici o privati e in particolare con istituti universitari di ricerca, promuovere attività e realizzare forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra precisate stipulando apposite convenzioni.
L’Associazione esplica i propri scopi senza limiti territoriali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2040 salvo proroga dell’assemblea.
a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
b) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
– dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– degli eventuali altri mezzi finanziari derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
c) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale all’Associazione.
d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte del socio, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione.
e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
a) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
b) L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Nel caso in cui l’Associato sia minorenne sarà rappresentato da un genitore, o da chi ne esercita la patria potestà, in tutte le funzioni previste dallo statuto.
c) Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
d) Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda all’Associazione; recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne Statuto e Regolamenti; l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
e) Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato.
m) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
a) Sono Organi dell’Associazione:
– L’Assemblea dei Soci dell’Associazione;
– Il Presidente del Consiglio Direttivo;
– I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo:
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Probiviri;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti.
b) L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata da criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
a) L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
b) L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
– provvede alla nomina degli Organi dell’Associazione;
– delinea gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
– delibera, in convocazione straordinaria, sulle modifiche al presente statuto;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
il cui patrimonio sarà devoluto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a favore di altra istituzione che dia garanzia di proseguire efficacemente i medesimi scopi della presente Associazione, nominando il liquidatore che potrà essere un amministratore uscente.
c) L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci con domanda motivata e sottoscritta.
d) L’assemblea si riunisce ove il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno.
e) La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta tramite lettera ove verrà indicato il giorno, il luogo e l’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all’Associazione, nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
f) In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
g) In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione (almeno 24 ore di differenza), l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dai presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che verranno adottate con la presenza di almeno un terzo dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per lo scioglimento dell’Associazione che verrà adottato con voto favorevole di almeno metà dei soci..
h) Ogni Socio all’Associazione ha diritto a un voto che deve esprimere personalmente.
i) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
l) L’Assemblea è presieduta da un Presidente che verrà nominato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.
m) Le delibere dell’Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all’uopo designato.
a) L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da sette membri, compresi il Presidente e due Vice Presidenti.
b) I Consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato (deve essere il primo dei non eletti) dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
e) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
f) Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
– la nomina dei Rappresentanti di Zona, scelti fra i Soci dell’Associazione, che dureranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione e che avranno il compito, nell’ambito delle competenze territoriali, di promuovere in autonomia tutte le iniziative che riterranno opportune atte a divulgare gli scopi dell’Associazione. Eventuali proventi derivanti da queste attività dovranno confluire, dedotte le spese di organizzazione, nel fondo comune dell’Associazione;
– l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci;
– la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea entro il 30 Aprile.
g) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell’Associazione.
h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dalle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio almeno otto giorni prima dell’adunanza.
i) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
m) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
n) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.
o) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti non prevale il voto di chi presiede la riunione.
a) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte i terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
b) Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
c) Il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria, presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
d) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
a) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
a) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
b) Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci dell’ Associazione.
a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonchè il libro dei soci dell’Associazione.
b) I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
b) L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
c) I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri.
Tutte le eventuali controversie tra Associazione ed Associati o tra Associati, ovvero tra Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, salvi i divieti di legge, ad un Collegio composto da tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea e di durata triennale.
Essi decideranno a maggioranza ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedure.
Il relativo pronunziato sarà inimpugnabile e contrattualmente vincolante per le parti in lite.
a) Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
b) I bilanci debbono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di quanti abbiano motivato interesse alla loro lettura.
a) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che le destinazioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
b) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
a) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
a) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
a) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.